porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?

Porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?

Da oggi è possibile.

L’entrata in vigore del Decreto 2 agosto 2016 n. 182 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cambia in maniera sostanziale i parametri dei requisiti visivi per l’ottenimento della patente nautica.
Anche coloro che portano gli occhiali possono conseguire l’abilitazione al comando di unità da diporto.

Porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?

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Di seguito il link al DM n. 182 ed il testo integrale

Decreto Ministeriale 182

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA  DIFESA,  IL  MINISTRO
  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE,  IL   MINISTRO   DELLO   SVILUPPO
  ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E  DELLE  POLITICHE  SOCIALI,  IL
  MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA,  IL
  MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E  LE
  AUTONOMIE 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327,  recante  il  codice
della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione (parte navigazione marittima); 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della  nautica  da
diporto e del turismo nautico; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto; 
  Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il  regolamento
di attuazione dell'articolo 65  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, recante il codice della  nautica  da  diporto),  ed  in
particolare l'allegato I, paragrafo 3; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di  sanita',  sezione  III,
reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel  quale  il  predetto  organo
consultivo ha rappresentato l'opportunita' di modificare i  requisiti
visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti
dal predetto allegato I; 
  Ritenuto di modificare  l'allegato  in  parola  in  conformita'  al
predetto parere; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) cosi' come attestata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno
2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Requisiti visivi e uditivi 
 
  1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto  29  luglio  2008,  n.
146, e' sostituito dal seguente: 
 
                            «PARAGRAFO 3 
                     REQUISITI VISIVI E UDITIVI 
 
  A. Per il conseguimento  o  la  convalida  delle  patenti  nautiche
l'interessato  deve  possedere   un   campo   visivo   normale,   una
sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere  rapidamente  e  con
sicurezza i  colori  fondamentali  (rosso,  verde,  blu),  un'acuita'
visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni,
o diabetici, o affetti  da  glaucoma  o  da  neurootticopatie,  o  da
cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere
accertata la sensibilita' al contrasto spaziale,  che  almeno  in  un
occhio deve essere tale da raggiungere una soglia  di  contrasto  del
6%. 
  B. In caso di  visione  binoculare,  l'interessato  deve  possedere
un'acutezza visiva complessiva  non  inferiore  a  10/10,  con  visus
nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10,  raggiungibile  anche  con
correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico  o  con
correzione di occhiali purche', in caso di visus corretto  per  vizio
miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro,  la  differenza  di
rifrazione in  equivalente  sferico  tra  le  due  lenti  negativa  e
positiva non sia superiore a tre diottrie. 
  I soggetti monocoli, funzionali o anatomici,  devono  possedere  un
visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti  di
qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. 
  C. In  caso  di  necessita'  di  correzione  ottica,  gli  occhiali
utilizzati devono  essere  dotati  di  idonei  dispositivi  utili  ad
evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza.  In
caso di uso di lenti a contatto,  devono  inoltre  essere  utilizzati
occhiali di protezione con lenti neutre. 
  D.  Il  visus  raggiunto  dopo  l'impianto  di  lenti   artificiali
endoculari, fachiche o pseudofachiche,  deve  essere  considerato  in
sede di visita come visus naturale. La validita'  della  patente  non
puo' eccedere i cinque anni. 
  E. Le patenti nautiche  non  sono  rilasciate  ne'  convalidate  se
l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo
visivo ridotto o presenta uno scotoma  centrale  o  paracentrale,  ad
esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti  nautiche  non  sono
rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia. 
  F. In caso di trapianto corneale, la validita'  della  patente  non
puo' eccedere i cinque anni. 
  G. Nel caso  in  cui  e'  accertata  l'esistenza  di  una  malattia
sistemica evolutiva od oculare evolutiva,  in  grado  di  indurre  od
aggravare  danni  funzionali  dell'apparato  visivo,  la  commissione
medica locale, avvalendosi del parere di  un  medico  specialista  in
oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni. 
  H. Per il conseguimento  o  la  convalida  delle  patenti  nautiche
occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi  correttivi,  la
voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di  otto  metri
di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio
che sente di meno. 
  I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche  sono
richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi,  luminosi
e acustici, sufficientemente rapidi  per  poter  essere  classificati
almeno nel IV decile della scala decilica». 
              Avvertenza: 
                Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta l'art. 17, commi  3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17. Regolamenti 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              Il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327  (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
          1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del codice della navigazione-parte  navigazione  marittima)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile  1952,  n.
          94, S.O. 
              La legge 8 luglio 2003, n.  172  (Disposizioni  per  il
          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del
          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2003, n. 161. 
              Si  riporta  il  testo   dall'art.   65   del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.: 
                «Art. 65. Regolamento di attuazione 
              In vigore dal 15 settembre 2005 1. Il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   le
          amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   un   decreto   ministeriale   al   fine   di
          disciplinare,  secondo  criteri  di   semplificazione   dei
          procedimenti  amministrativi,   le   materie   di   seguito
          indicate: 
              a) modalita' di iscrizione  nei  registri  delle  navi,
          delle  imbarcazioni  da  diporto   e   delle   imbarcazioni
          autocostruite, ivi compresa  la  disciplina  relativa  alla
          iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle  navi  da
          diporto; 
              b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio
          dell'iscrizione di  una  unita'  da  diporto  e  formalita'
          relative alla cancellazione dai registri  delle  unita'  da
          diporto; 
              c) disciplina relativa ai casi di perdita  di  possesso
          delle unita' da diporto; 
              d)  procedimento  per  il  rinnovo  della  licenza   di
          navigazione delle imbarcazioni e delle navi  da  diporto  e
          disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi
          da diporto; 
              e) disciplina del regime amministrativo degli  apparati
          ricetrasmittenti di bordo; 
              f) disciplina relativa ai  titoli  abilitativi  per  il
          comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
          diporto, ivi compresa l'introduzione di  nuovi  criteri  in
          materia di requisiti  fisici  per  il  conseguimento  della
          patente nautica, in particolare per le persone  disabili  e
          l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in  grado  di
          consentire,  in  caso  di  caduta  in  mare,   oltre   alla
          individuazione della persona, la disattivazione del  pilota
          automatico e l'arresto dei motori; 
              g)  sicurezza  della  navigazione  e  delle  unita'  da
          diporto, ivi comprese  quelle  impiegate  in  attivita'  di
          noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
          a scopo sportivo o ricreativo; 
              h) individuazione, in base alle esigenze del territorio
          su cui operano  e  alla  distanza  dagli  uffici  marittimi
          detentori  dei  registri  di   iscrizione,   degli   uffici
          provinciali del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e
          per i sistemi informativi e statistici del Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  autorizzati  a  tenere  i
          registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; 
              i)  normativa   tecnica   per   i   motori   a   doppia
          alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; 
              l)  disciplina  relativa  alla  procedura  di  rilascio
          dell'autorizzazione   alla   navigazione    temporanea    e
          condizioni di sicurezza da osservare  durante  la  predetta
          navigazione; 
              m)  organizzazione  dello  sportello   telematico   del
          diportista. 
              2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma  1  si  applicano   le   disposizioni   regolamentari
          vigenti.». 
              Il testo dell'allegato I del  decreto  ministeriale  29
          luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65
          del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante  il
          codice della nautica da diporto), modificato  dal  presente
          decreto, e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          settembre 2008, n. 222, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti all'allegato  I  del  citato  decreto
          ministeriale 29 luglio 2008, n. 146,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.

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